Il Giudice può e deve sindacare la fattibilità del piano concordatario

Il Giudice può e deve sindacare la fattibilità del piano concordatario
04 Aprile 2017: Il Giudice può e deve sindacare la fattibilità del piano concordatario 04 Aprile 2017

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato che nell’ambito della procedura di concordato preventivo “il Giudice è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato: mentre il sindacato sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi” (Corte di Cassazione, sez. I, 27.02.2017, n. 4915).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società, dopo aver depositato presso il Tribunale di Vibo Valentia una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, veniva dichiarata fallita.

Il Tribunale rilevava infatti come “sia il piano concordatario che la relazione dell’attestatore avevano manifestato profili di genericità tali da far escludere la fattibilità del concordato”.

La società proponeva reclamo avanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, che revocava il fallimento, in quanto “alla luce della giurisprudenza maggioritaria, il controllo giurisdizionale sulla fattibilità non consentiva un sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta”.

La Corte d’Appello riteneva infatti che il Tribunale, “esorbitando dai suoi poteri, fosse pervenuto ad un giudizio di mera incertezza” sulla realizzabilità delle soluzioni prescelte, senza alcuna censura in merito fattibilità giuridica.

Investita della questione, la Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte d’Appello in quanto “il Giudice, nel concordato preventivo, ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sulla proposta di concordato non restando il sindacato di fattibilità escluso dall’attestazione del professionista. La valutazione in ordine al merito del ridetto giudizio, e quindi alla probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti, invece, rimane riservata ai creditori”.

Un tale controllo di legittimità, per la Cassazione, si può realizzare solo verificando l’effettiva “realizzabilità della causa in concreto”, ossia l’obiettivo specifico perseguito dalla procedura concorsuale.

Per tali motivi la Cassazione conferma ulteriormente che il Giudice può e deve effettuare un controllo sul contenuto della proposta concordataria, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche finalizzato a stabilire l’idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il soddisfacimento dei creditori, e quindi un controllo teso al rispetto dei fini pratici che il concordato deve perseguire.

 

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